Informazioni ambientali

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 40

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonchè' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonchè' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è' in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

Diritto di accesso alle informazioni ambientali

Cosa si intende per informazioni ambientali?
E' qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma concernente l’ambiente. A titolo puramente esemplificativo si indicano quali informazioni ambientali tutte quelle riguardanti lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività o le misure che incidono o possono incidere negativamente su tali componenti ambientali; lo stato della salute e sicurezza umana, le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale, etc. 

Che cosa è il diritto di accesso alle informazioni ambientali?
E' il diritto del pubblico garantito dal decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 195 in attuazione della direttiva comunitaria 2003/4/CEE, di accedere alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle Autorità Pubbliche. Per Autorità Pubbliche devono intendersi non solo le Amministrazioni Pubbliche statali, regionali e locali, ma anche le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico.

Chi può accedere alle informazioni ambientali?
Chiunque ne faccia richiesta ha diritto di accedere senza dover dichiarare il proprio interesse.

Come si fa ad esercitare il diritto di accesso alle informazioni ambientali?
La richiesta di accesso può essere presentata anche in forma scritta. A tal fine può essere utilizzato l’apposito modulo. Nella richiesta deve indicarsi specificamente l'informazione a cui si desidera accedere oppure gli estremi del documento che la contiene e di cui si vuole prendere visione o avere copia (ovvero gli elementi che consentano di individuarlo); è necessario, inoltre, provare la propria identità e gli eventuali poteri rappresentativi.

E' possibile accedere a qualsiasi tipo di informazione?
No. L'accesso può essere differito, escluso o limitato per i casi di cui all'art. 5 del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 195.

C'è un costo per ottenere le informazioni ambientali?
La sola visione dei documenti che contengono le informazioni ambientali è gratuita; se si desidera ottenere copia di tali documenti occorre pagare il rimborso del costo di riproduzione, di eventuali diritti di ricerca e visura e, nel caso di richiesta di copia conforme all'originale, è dovuto anche il pagamento dell'imposta di bollo. In taluni casi specifici, preventivamente individuati, l’Amministrazione può applicare una tariffa pubblica, calcolata sulla base del mercato, per rendere disponibile l’informazione ambientale.

Per richiedere informazioni utilizzare l'apposito modulo.

 

Contenuto inserito il 02-11-2020 aggiornato al 19-10-2022
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